1
OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:
2
Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla.
3
Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie , vadasene la sua moglie con lui.
4
Se il suo signore gli ha data moglie , la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole ; quella moglie , e i figliuoli di essa, sieno del signore ; e vadasene egli col suo corpo.
5
Ma se pure il servo dice : Io amo il mio signore , la mia moglie , e i miei figliuoli ; io non me ne voglio andar franco;
6
faccialo il suo signore comparire davanti a’ giudici; poi faccialo appressare all’uscio, o allo stipite della porta , e forigli l’orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo .
7
E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva , non esca ella di casa, come i servi ne escono.
8
Se ella dispiace al suo signore , a cui il padre l’avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero , dopo averle rotta la fede.
9
E se egli la fa sposare al suo figliuolo , facciale secondo la ragion delle fanciulle.
10
Se egli gliene prende un’altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione.
11
E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni.
12
Chi avrà percosso un uomo , sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire .
13
Ma, quant’è a colui che non l’avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani , io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga.
14
Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d’appresso al mio altare , perchè muoia.
15
Chi avrà battuto suo padre , o sua madre , del tutto sia fatto morire .
16
Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l’abbia venduta, o che gli sia trovata in mano , del tutto sia fatto morire .
17
Ed anche, chi avrà maledetto suo padre , o sua madre , del tutto sia fatto morire .
18
E quando alcuni contenderanno insieme, e l’uno avrà percosso l’altro con pietra , o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto ;
19
se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l’avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch’egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.
20
E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva , con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano , facciasene del tutto punizione .
21
Ma se pur campa un giorno , o due , non facciasene punizione ; perciocchè è suo danaro .
22
E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n’esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l’avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl’imporrà; e paghila per autorità de’ giudici.
23
Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita;
24
occhio per occhio , dente per dente , mano per mano , piè per piè ;
25
arsura per arsura, ferita per ferita , lividore per lividore.
26
E quando alcuno avrà percosso l’occhio del suo servo, o l’occhio della sua serva , e l’avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio .
27
Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva , lascilo andar franco per lo suo dente .
28
E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna , sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato, e non mangisene la carne ; e il padrone del bue sia assolto.
29
Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l’ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna , sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso.
30
Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto.
31
Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola , facciaglisi secondo questa legge.
32
Se il bue cozza un servo o una serva , paghi il padron del bue trenta sicli di argento al padrone di esso, e sia lapidato il bue.
33
E, se alcuno scuopre una fossa ; ovvero, avendo cavata una fossa , non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino ;
34
ristorine il danno il padron della fossa , pagandone i danari al padron del bue o dell’asino; e il morto sia suo.
35
E se il bue d’alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto .
36
Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l’ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo.