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L’Amore Coniugale # 462

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462. Relazione con un’amante

Nel capitolo precedente si è trattato della fornicazione, nonché della prostituzione, intendendo in quest’ultimo caso il legame tra un uomo non sposato e una donna. Ma l’avere una relazione con un’amante implica la congiunzione di un uomo sposato con una donna. Coloro che non fanno questa distinzione usano queste due parole indiscriminatamente come se avessero lo stesso significato. Ma poiché si tratta di due circostanze distinte, e la locuzione andare con una prostituta è appropriata per la prima (perché una prostituta è una donna promiscua), e la parola amante è adatta per la seconda (perché un’amante è un partner sostituto) pertanto, al fine di una loro corretta distinzione, per convegno sessuale che precede le nozze con una donna si intende l’andare con una prostituta, per convegno successivo al matrimonio è intesa la relazione con un’amante. Questa materia è qui trattata al fine dell’ordine; perché dall’ordine è svelato di che qualità è il matrimonio, da un lato, e di che qualità è l'adulterio dall'altro. Che il matrimonio e l'adulterio siano opposti è stato affermato nel capitolo riguardante la contrapposizione tra loro; e in che misura e fino a che punto siano opposti può essere desunto solo dalle cose intermedie che si frappongono, tra le quali, l’avere un’amante è una di esse. Ma poiché vi sono due tipi di relazione con un’amante, e questi devono essere tenuti assolutamente distinti, questo capitolo, come quelli precedenti, deve essere diviso nelle sue parti, così come segue:

(1) Che ci sono due tipi di relazione con un’amante, che differiscono fortemente l’uno dall’altro; una congiuntamente con la moglie, l'altra, oltre alla moglie.

(2) Che la relazione con un’amante congiuntamente con la moglie è per i cristiani del tutto illegittima e detestabile.

(3) Che questo è il caso della poligamia, che nel mondo cristiano è condannata, e deve essere condannata.

(4) Che questa è la promiscuità con cui il legame coniugale, che è il prezioso gioiello della vita cristiana, è distrutto.

(5) Che la relazione con un’amante, oltre la moglie, quando è intrapresa per motivi legittimi, giustificati, e realmente gravi, non è illegittima.

(6) Che le cause che legittimano la relazione con un’amante sono le cause legittime di divorzio, mentre la moglie è comunque tenuta nella residenza familiare.

(7) Che le cause che legittimano la relazione con un’amante sono le cause di separazione dal letto.

(8) Che tra le cause gravi che giustificano la relazione con un’amante, ce ne sono di reali e di fittizie.

(9) Che le cause gravi reali, derivano da ciò che è giusto.

(10) Mentre le cause gravi fittizie non derivano da ciò che è giusto, anche se appaiono derivare da ciò che è giusto.

(11) Coloro che per motivi legittimi, giustificati, e realmente gravi intraprendono una relazione con un’amante, possono allo stesso tempo essere nell’amore coniugale.

(12) Che avere una relazione con un’amante contemporaneamente al legame coniugale con la moglie non è lecito.

Ora segue l’esposizione di questi:

  
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L’Amore Coniugale # 317

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317. Seconde nozze

Può essere oggetto di discussione se l'amore coniugale, di un uomo con una moglie, possa dopo la morte di uno dei coniugi, essere separato, o trasferito; così pure se le seconde nozze abbiano qualcosa in comune con la poligamia, e possano quindi essere denominate poligamia successiva; oltre a molte altre questioni che presso gli speculatori è usuale aggiungere come scrupoli su scrupoli. Pertanto, affinché i maestri della casistica, che ragionano nell’ombra su questi matrimoni, possano vedere qualche luce, ritengo sia utile esporre al giudizio le seguenti proposizioni al riguardo:

(1) Che il contrarre matrimonio dopo la morte del coniuge è subordinato al precedente amore coniugale.

(2) Che il contrarre matrimonio dopo la morte del coniuge dipende anche dallo stato del matrimonio in cui essi hanno vissuto.

(3) Che in coloro presso i quali non vi era amore autenticamente coniugale nulla impedisce o ostacola loro nel contrarre un nuovo matrimonio.

(4) Che coloro che hanno vissuto insieme nell’amore autenticamente coniugale non desiderano sposarsi nuovamente, se non per ragioni estranee all'amore coniugale.

(5) Che lo stato del matrimonio di un giovane uomo con una vergine è di un tipo, e quello di un giovane uomo con una vedova, di un altro.

(5) Che lo stato del matrimonio di un vedovo con una vergine è di un tipo, e quella di un vedovo con una vedova di un altro.

(6) Che le varietà e diversità di questi matrimoni, quanto all’amore ed alle sue qualità, eccede qualsiasi numero.

(7) Che lo stato di una vedova è più doloroso dello stato di un vedovo.

Ora segue la spiegazione di questi.

  
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